Art. 3.
(Pianificazione territoriale).

      1. La realizzazione di aviosuperfici di terra o di acqua e delle strutture tecniche di supporto, previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, e dai decreti ministeriali recanti norme di attuazione della citata legge n. 518 del 1968, non costituisce destinazione urbanistica.
      2. Le acque del demanio dello Stato e del demanio regionale sono da intendere quali superfici non segnate, limitatamente all'uso da parte di veicoli idrovolanti, di anfibi e di elicotteri muniti di galleggianti, ai sensi della parte terza del codice della navigazione.
      3. Il nulla osta o la concessione d'uso per la gestione delle idrosuperfici segnate di competenza regionale è concesso con delibera della giunta regionale e non costituisce concessione demaniale.